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Statuto AssociazioneSoundbenessere
STATUTO SOUNDBENESSERE
Art. 1. – È costituita l’Associazione SOUNDBENESSERE che è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente Statuto, con sede in Milano, via Boffalora 15.
Art. 2. – L’Associazione SOUNDBENESSERE persegue i seguenti scopi: diffondere la cultura musicale e l’autoproduzione/costruzione di strumenti musicali o altri impianti finalizzati alla riproduzione musicale; ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, anche in cooperazione con altre associazioni/entità simili; promozione e realizzazione di attività nel campo dell’educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche, nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educative, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell’art. 16 comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modifiche, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modifiche.
I suddetti scopi potranno essere realizzati attraverso:
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attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, lezioni e corsi di musica;
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attività di formazione: corsi teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali ed altri cultori di arte, musica e letteratura.
Art. 3. – L’Associazione SOUNDBENESSERE è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono previste le seguenti figure:
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soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
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soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e sviluppo dell’Associazione, che in quanto tali sono esonerati dal versamento delle quote annuali;
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soci straordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera cospicua attraverso il pagamento di tariffe indicate nel regolamento, implicanti l’utilizzo di spazi fisici dell’Associazione in maniera permanente o semipermanente, nei tempi e nei modi definiti sempre dal regolamento medesimo.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.
Art. 4. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su richiesta del richiedente, dal Consiglio direttivo entro 30 giorni.
Art. 5. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: diffida, espulsione dall’Associazione.
Art. 6. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 7. – Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
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beni mobili;
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contributi;
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donazioni e lasciti;
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rimborsi;
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attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
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ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 8. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, che devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di maggio. Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per la libera consultazione da parte degli associati.
Art. 9. – Gli organi dell’Associazione, che si specifica essere a titolo gratuito, sono:
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l’Assemblea dei soci;
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il Consiglio direttivo;
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il Presidente.
Art. 10. – L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 11. – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
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elegge il Consiglio direttivo;
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elegge il Presidente;
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approva il bilancio preventivo e consuntivo;
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approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che, unitamente al Presidente, dovrà sottoscrivere il verbale finale.
Art. 12. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione SOUNDBENESSERE ed è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato:
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dal Presidente;
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da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
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da almeno il 30% dei soci con richiesta motivata.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
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predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
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formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
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elaborare il bilancio consuntivo e preventivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
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stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 13. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. I suoi compiti sono: convoca e presiede il Consiglio direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 14. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria ed in questo caso il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 15. – Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia associativa.
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